Unioni civili e stepchild adoption nel DDL Cirinnà

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Nelle ultime ore si parla molto del DDL Cirinnà, disegno di legge che disciplina i rapporti giuridici tra persone dello stesso sesso, molto discussa è soprattutto la stepchild adoption, cioè la possibilità per uno dei coniugi di adottare il figlio dell’altro.


Unioni civili: provvedimento urgente

È bene premettere che l’adozione di una norma che disciplini l’unione tra persone dello stesso sesso è ormai improcrastinabile e ciò perché la Corte di Strasburgo, nella sentenza del 21 luglio 2015, è intervenuta sul tema stabilendo che l’Italia ha un obbligo giuridico di intervenire sul tema in quanto parte dei cittadini non sono tutelati dall’attuale normativa. Stabilito questo principio, resta la necessità di decidere il contenuto del provvedimento. Proprio per questo Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha dichiarato che è ancora possibile discutere, ma la legge non è rimandabile e di conseguenza la ricerca di compromessi non può creare un ostacolo e alla fine si deve votare in aula.
Il testo approderà in Senato il 28 gennaio, ma allo stesso sono stati presentati ben 6000 emendamenti, di questi 5000 sono della Lega Nord.

DDL Cirinnà: cosa prevede per le unioni civili

Il disegno su cui si discute è diviso in due parti, la prima disciplina le “unioni civili” e la seconda disciplina la convivenza tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso.
La prima, cioè l’unione civile, disciplina i rapporti come se si trattasse di un matrimonio e quindi i coniugi vedono il riconoscimento di alcuni diritti e doveri generalmente ascrivibili alle coppie eterosessuali che contraggono matrimonio. Affinché le unioni civili siano valide è necessario che l’atto sia stipulato di fronte ad un ufficiale di stato civile tra due persone maggiorenni. Come per i matrimoni, chi è unito in vincolo non può celebrare un’altra unione civile e per sciogliere il rapporto è necessario mettere in atto la procedura prevista per il divorzio. Come con il matrimonio, dall’unione civile nasce il dovere di coabitazione, fedeltà e assistenza materiale e morale. Il testo, infine, prevede la stepchild adoption, di cui si parlerà ampiamente in seguito.

Disciplina della convivenza

La seconda parte del testo contiene la normativa sulle convivenze, applicabile sia a coppie omosessuali, sia a coppie eterosessuali. Si stabilisce che ciascun convivente possa designare l’altro come rappresentante in caso di malattia o morte. Se muore il proprietario della casa in cui si coabita, l’altro convivente può restarvi, in base alla durata della convivenza, per un periodo che va da due a cinque anni. Ai fini della successione si applicano, invece, le stesse norme previste per i coniugi.

La stepchild adoption

L’adozione del figlio, anche adottivo, del coniuge è di sicuro il punto più controverso anche all’interno della stessa maggioranza. Molti, infatti, sostengono che la stepchild adoption potrebbe aprire la strada alla procedura dell’utero in affitto che in Italia è vietata, ma spesso il divieto è aggirato recandosi all’estero. L’area cattolica del partito democratico ritiene che la stessa debba essere limitata ai soli casi in cui il genitore biologico è sconosciuto, deceduto o decaduto dalla potestà genitoriale. L’emendamento presentato, invece, da Giuseppe Lumia (PD) prevede che dopo la richiesta di stepchild adoption, sia il tribunale dei minori a verificare se l’adozione rispetta gli interessi dei minori.

Il Team di BreakNotizie